Spagna: una democrazia di giudici e funzionari
José Antonio Martín Pallín – 9.03.21 ara.cat –
è giudice emerito della Corte Suprema, commissario della Commissione Internazionale dei Giuristi (Ginevra) e avvocato.
Il tratto caratteristico di una democrazia risiede nel riconoscimento che la sovranità nazionale è detenuta dal popolo, dal quale vengono emanati i poteri dello Stato. Secondo il noto e trito trittico della divisione dei poteri di Montesquieu, i tre rami del governo – legislativo, esecutivo e giudiziario -, indipendentemente dalla loro origine diversa, devono funzionare secondo un equilibrio per evitare interferenze che minano i pilastri a sostegno della democrazia.
Trovo puerile il dibattito sul fatto che la Spagna sia una piena democrazia. Qualsiasi persona moderatamente illuminata è consapevole del fatto che una piena democrazia non esiste. Le democrazie consolidate sono quelle consapevoli delle loro imperfezioni che s’impegnano a correggere. Uno dei maggiori difetti della democrazia e che dovrebbe far preoccupare i cittadini, è quello che permette alla magistratura di usurpare i poteri che appartengono al popolo.
Il reato di disobbedienza del nostro codice penale non può essere applicato a persone che ricoprono cariche elette sulla base della sovranità popolare.
Stiamo assistendo, impassibili e con l’appoggio di settori dell’opinione pubblica e dei media, alla consacrazione di un sistema democratico in cui l’unico potere che decide sulle competenze del potere legislativo ed esecutivo è la magistratura. Una democrazia parlamentare non può sopravvivere senza proteggere l’inviolabilità dei parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni e nella supremazia delle loro decisioni, prese nell’ambito dello svolgimento dei loro poteri legislativi e nel rispetto del Regolamento cui sono sottoposti.
Nel nostro sistema, le leggi fatte dalle Camere legislative possono essere riesaminate solo dalla Corte costituzionale, il massimo interprete della Costituzione, che può dichiararne l’incostituzionalità totale o parziale. La Corte Costituzionale, i cui magistrati sono anche giudici pur non facendo parte della magistratura, deve limitare le sue competenze nell’ambito stabilito dalla Costituzione.
La condanna dei Presidenti dei parlamenti e la destituzione dei presidenti dell’esecutivo, decisa da una magistratura che non ha – tra le altre – la competenza per farlo, viola palesemente le norme che regolano l’applicazione del diritto penale e non ha eguali in nessun paese democratico.
L’era dell’attivismo giudiziario inizia con la condanna del Presidente dell’Ufficio di Presidenza del Parlamento Basco (caso Atutxa) che, per la nostra vergogna , è stato annullato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Il caso è scioccante per diverse ragioni. In primo luogo, viene condannato per disobbedienza alla Corte Suprema con la sola accusa dell’azione popolare. In secondo luogo, ignora il potere indiscutibile delle Camere di regolare il funzionamento interno e il rispetto e la difesa dei parlamentari eletti. In terzo luogo, questa decisione, in modo ingiustificabile, contraddice con la dottrina del ruolo dell’accusa popolare del caso di Botín.
Da questo momento in poi, l’invadenza e l’attivismo politico della Corte Suprema, che ha ridimensionato i poteri dei rappresentanti della sovranità popolare, sia presidenti parlamentari che presidenti di governi baschi e catalani, non è cessato e sembra destinato a continuare. Gli argomenti utilizzati stupirebbero qualsiasi costituzionalista.
In breve, sono stati squalificati, perché considerati autorità amministrative o semplici funzionari, come qualsiasi capo dipartimento o persona della Pubblica Amministrazione. Durante il caso Atutxa, la Legge Organica che regola il funzionamento della Corte Costituzionale non era ancora stata riformata. In una decisione del Governo del Partito Popolare, aspramente criticata da tre magistrati costituzionali dissenzienti e da tutta la dottrina costituzionale, la Corte Costituzionale fu identificata come potere supremo dello Stato, al di sopra della sovranità popolare, costruendo un artificioso reato di disobbedienza che ignora l’attuale ordinamento di questo tipo di reati nel nostro attuale Codice Penale.
Solo una mente priva di un minimo di cultura democratica può sostenere che i parlamentari sono autorità amministrative o funzionari pubblici.
Questa riforma legislativa (2015), come dice uno dei voti privati, aveva lo scopo di condannare per disobbedienza i politici catalani che avevano avviato un “percorso” verso l’indipendenza. L’articolo 410 dell’attuale Codice Penale è quello che punisce la disobbedienza. Questo precetto è destinato esclusivamente a proteggere il corretto e normale funzionamento della Pubblica Amministrazione. Non può essere applicato, senza grave distorsione delle conoscenze giuridiche, a persone che ricoprono cariche elette dalla sovranità popolare. Il loro status di autorità o di dipendenti pubblici può essere affermato solo da chi non sa distinguere tra rappresentanti del popolo e individui che, per concorso o per nomina, sono al servizio delle amministrazioni pubbliche.
In nessun sistema costituzionale i parlamentari sono autorità amministrative o funzionari pubblici. Secondo i codici penali, compresi quelli del regime franchista: “è considerato pubblico ufficiale chiunque, per disposizione immediata della legge o per elezione (cioè per designazione) o per nomina da parte di un’autorità competente, partecipa all’esercizio di funzioni pubbliche” (art. 119 dei codici penali del 1963 e 1973). L’articolo 24 dell’attuale codice penale riproduce esattamente il testo che abbiamo appena citato. Solo una mente priva di un minimo di cultura democratica può sostenere che i parlamentari sono autorità amministrative o funzionari pubblici.
L’assurdità in materia penale più eclatante si trova nella sentenza che squalifica e destituisce il Presidente Torra destituisce il Presidente Torra per il posizionamento dei nastri gialli che simboleggiavano la protesta, multipartitica, per la detenzione arbitraria dei condannati per la candidatura all’indipendenza catalana, secondo il parere dei gruppi di lavoro dell’ONU. Alla Giunta Elettorale Centrale viene attribuito lo status di organo costituzionale e superiore gerarchico di un Presidente del Governo, sia Centrale sia Autonomo, fornendo un’interpretazione inverosimile dell’articolo 70 della Costituzione, che si limita a stabilire le cause d’ineleggibilità e incompatibilità di deputati e senatori.
Con l’attuale codice penale, il reato di disobbedienza, all’interno della pubblica amministrazione, è applicabile solo alle autorità amministrative o ai dipendenti pubblici. Se vogliono estenderlo ai rappresentanti della sovranità popolare, dovranno redigere un nuovo e specifico articolo, la cui costituzionalità, a priori, mi sembra insostenibile.
* traduzione ANC
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